Diritti dell'ex coniuge superstite alla quota della pensione di reversibilità - Titolarità dell’assegno divorzile - Irrilevanza dell'inadempimento dell’obbligato senza reazione del creditore
La sentenza, in accoglimento del ricorso presentato dallo SLGO, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Firenze affermando il seguente principio di diritto:
<<In tema di assegno divorzile, una volta che l'emolumento sia stato riconosciuto in sede giudiziale, senza subire decisioni di revoca o modifica, la mancata corresponsione di esso in concreto, per un periodo più o meno lungo senza che vi sia stata una reazione, giudiziale o stragiudiziale, da parte del coniuge-creditore (nella specie: per le temporanee difficoltà economiche in cui versava il debitore), non comporta, ipso facto, la rinuncia al diritto, senza che vi sia stata una necessaria e corrispondente verifica giudiziale in ordine all'effettività della stessa rinuncia e alle correlate modificazioni dei presupposti per la sua percezione".